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La mia posizione (chiara) nella seduta sull’acqua pubblica

Poche parole per chiarire. Come da me auspicato oggi il mailbombing a noi consiglieri regionali sta mettendo nero su bianco le posizioni politiche che verrano assunte in Consiglio Regionale nella seduta in cui discuteremo (e voteremo) il progetto di legge sulla gestione idrica regionale.

Dopo aver analizzato le segnalazioni giunte dal Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati per l’Acqua Pubblica, ho deciso di farmi carico dei seguenti emendamenti che presenterò domani alla seduta del Consiglio Regionale e del seguente Ordine del Giorno. Ai miei elettori (ma anche no) le opinioni del caso:

EMENDAMENTO

AL PROGETTO DI LEGGE N.57

Modifiche alle l.r. 12 dicembre 2003, 26 in attuazione dell’art.2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009 n.191

Il comma 1 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai bacini idrografici. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all’efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le Autorità d’ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l’organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.”.

EMENDAMENTO

AL PROGETTO DI LEGGE N.57

Modifiche alle l.r. 12 dicembre 2003, 26 in attuazione dell’art.2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009 n.191

Il comma 1 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“ 1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle

Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla normativa regionale, sono attribuite, per ciascun ATO, ai Comuni, riuniti in Consorzi di bacino, come definiti al successivo comma 1 bis. A partire da tale data, i Consorzi di bacino subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 settembre 2010, facenti capo alle Autorità di ambito di cui all’articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento..”.

EMENDAMENTO

AL PROGETTO DI LEGGE N.57

Modifiche alle l.r. 12 dicembre 2003, 26 in attuazione dell’art.2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009 n.191

Dopo il comma 1 dell’articolo 48 è inserito il seguente comma:

1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, i Consorzi di bacino, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, sono costituiti, senza aggravio di costi per gli enti locali, in ciascun ATO, e sono dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’ente responsabile dell’ATO prevede nel consiglio di amministrazione dei Consorzi di bacino una rappresentanza dei sindaci eletti nei comuni appartenenti all’ATO, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dei Consorzi di bacino svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito”.

EMENDAMENTO

AL PROGETTO DI LEGGE N.57

Modifiche alle l.r. 12 dicembre 2003, 26 in attuazione dell’art.2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009 n.191

L’articolo 49 è sostituito dal seguente:

Art. 49

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. I Consorzi di bacino organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dalla disciplina comunitaria per i servizi pubblici locali di interesse generale,

ovvero affidando la gestione a soggetti di diritto pubblico, di proprietà degli enti locali ricadenti nel territorio compreso nell’ATO di appartenenza. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non

superiore a venti anni.

2. Allo scopo di cui al comma 1, gli enti locali possono costituire una società di ambito ai sensi dell’articolo 114, del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino, direttamente o indirettamente, i comuni

rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito.

3. Al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente responsabile dell’ATO, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l’individuazione delle gestioni esistenti che sono salvaguardate in base al successivo comma 4;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

4. Sono salvaguardate, fino a scadenza naturale delle rispettive concessioni, le gestioni esistenti al 30.10.2010 che siano state affidate a società a capitale totalmente pubblico, secondo le modalità dell’affidamento “in house””.

Proporrò, inoltre, il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

AL PDL 57

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26 “DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE” IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 186 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PRESO ATTO CHE

La Regione Lombardia ha previsto la decadenza anticipata rispetto alle gestioni esistenti al fine di affidare il tutto ad un gestore unico;

VERIFICATO CHE

Il progetto di legge in oggetto, all’articolo 6 comma 2 lettera b) dispone che l’ente responsabile dell’ATO tramite l’ufficio d’ambito effetua: “l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato”;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi affinché siano salvaguardate, fino a scadenza naturale delle rispettive concessioni, le gestioni esistenti al 30.10.2010 che siano state affidate a società a capitale totalmente pubblico, secondo le modalità dell’affidamento “in house”.