Vai al contenuto

Ingresso degli animali nei luoghi pubblici: un nostro progetto di legge

Una sera avevamo una riunione come tante. Un’amica mi chiama e mi dice che è in ritardo, che è rimasta “a terra” con il suo cane e deve trovare una soluzione per arrivare. Una vergogna, mi dice, non ci pensi? Non ci avevo mai pensato. Per quanto riguarda cani o gatti nei parchi, nei mezzi pubblici, negli ospedali, nei luoghi pubblici, una legge regionale che stabilisca diritti e doveri non esiste. E ci siamo messi a scriverla:

PROGETTO DI LEGGE

______

“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33

“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità””.

______

RELAZIONE

La legge regionale n. 16/2006 confluita nel 2009 nel Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità, ha costituito un ottimo punto di partenza per favorire una corretta convivenza tra l’uomo e gli animali, in particolare quelli d’affezione ma anche una validissima risposta normativa all’emanazione della legge nazionale n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

E’ tuttavia inevitabile che lodevoli intenzioni, atte a regolamentare a livello normativo seppur lungimirantemente settori che disciplinano ambiti più o meno importanti della vita quotidiana di ciascun essere vivente (vuoi per la complessità e per l’eccessiva ampiezza degli stessi, vuoi per la mutevolezza dei cambiamenti cui la realtà o il contesto sociale in cui si vive siano sottoposti, vuoi per una percezione dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle abitudini che con l’andare del tempo, in un clima di continuo divenire evolvono, cambiano, si trasformano), non riescano di fatto a comprendere, ad integrare, a contemplare le numerose sfaccettature che il comune sentire sociale ha nel frattempo recepito e fatto proprie.

Un esempio può essere costituito dal settore della tutela degli animali e dei loro diritti.

In Italia, infatti, quasi una famiglia su due vive con un animale domestico. È quindi chiaro quanto alta sia la sensibilità che la popolazione del nostro Paese, ma anche lombarda, riversi nei confronti di tale categoria.

Tra gli aspetti non presi in considerazione dal suddetto Testo Unico v’e ne uno riguardante l’accessibilità degli animali d’affezione: in quali luoghi questa sia o meno consentita e con quali modalità.

Di regola disposizioni relative alla possibilità di accesso per gli animali da compagnia nei luoghi pubblici si trovano molto spesso in numerosi regolamenti comunali per la tutela degli animali, anche perché la materia salvo in qualche caso (Regione Lazio e Regione Toscana) non è ancora stata normata in maniera specifica a livello regionale.

La finalità di tale PDL, composto da   articoli da inserirsi nell’attuale titolo VIII, capo II, del Testo Unico, è quella di disciplinare l’accessibilità da parte degli animali d’affezione in:

  • esercizi pubblici e commerciali e in locali e uffici aperti al pubblico (art. 120 bis);
  • tutti i luoghi pubblici compresi parchi, giardini, aree pubbliche, cimiteri, aree naturali protette (art. 120 ter);
  • ospedali, case-famiglia case di cura e di riposo per anziani (art. 120 quater);
  • accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico (art. 120 quinquies)

Tra questi particolare importanza è rivestita dall’ art. 120 quater. Infatti, previa decisione del direttore sanitario in merito alle modalità di accesso, la menzione nella legge serve a legittimare questa importante opportunità nei confronti di persone che, sofferenti e lontane dal proprio ambiente familiare, grazie alla presenza di quegli animali con cui dividono la vita, vedrebbero alleviata  e migliorata una situazione affettiva ed emotiva, altrimenti assai pesante da sopportare.

Da ultimo di pari passo con l’introduzione dei suddetti articoli si ritiene inoltre altresì necessario introdurre la previsione una apposita norma sanzionatoria nel caso di una violazione delle disposizioni negli stessi contenute.

Le modifiche proposte non richiedono l’impiego né lo stanziamento di apposite risorse finanziarie.

PROGETTO DI LEGGE

“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33

“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità””.

Articolo 1

Alla legge regionale n. 33/2009, sono aggiunte le seguenti modifiche:

 

  1. dopo l’art. 120 sono aggiunti i seguenti articoli:

 

Art. 120 bis

Accessibilità degli animali da compagnia in esercizi

pubblici e commerciali e in locali e uffici aperti al pubblico

 

  1. I cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico.
  2. I proprietari o i detentori che conducono gli animali nei suddetti esercizi, locali e uffici dovranno farlo usando il guinzaglio e, in caso di necessità, anche la museruola e avendo cura che non creino disturbo o danno ad alcuno e che non sporchino, in tale caso la rimozione delle deiezioni e il ripristino della pulizia e dell’igiene del locale è a cura del proprietario o detentore dell’animale.
  3. Negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, gli animali domestici sono accolti nelle stanze o nei luoghi occupati dal proprietario o detentore; nei luoghi comuni di transito i cani devono essere muniti di guinzaglio o museruola.
  4. Può essere concessa la facoltà di non ammettere animali all’interno degli esercizi commerciali che, presentata idonea e motivata documentazione all’amministrazione comunale interessata, predispongano adeguati strumenti e spazi di accoglienza che assicurino la custodia degli animali nel rispetto delle proprie esigenze etologiche e ne impediscano la fuga, durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.
  5. I titolari degli esercizi commerciali di cui al comma 4 divengono detentori degli animali ospitati presso la loro struttura durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso, e sono quindi responsabili della corretta gestione degli animali.

 

Art. 120 ter

Accessibilità degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici compresi

i parchi, i giardini, le aree pubbliche, i cimiteri, le aree naturali protette

  1. E’ consentito l’accesso agli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici compresi i giardini, i parchi, le aree pubbliche, i cimiteri utilizzando il guinzaglio e, in caso di necessità, anche la museruola.
  1. Nelle aree naturali protette, qualora sia espressamente vietato dall’ente gestore l’accesso agli animali d’affezione, devono essere predisposti adeguati strumenti e spazi di accoglienza che assicurino la custodia degli animali nel rispetto delle proprie esigenze etologiche e ne impediscano la fuga, durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’area naturale protetta.
  2. Il titolare dell’ente gestore delle aree di cui al comma 2 diviene detentore degli animali ospitati presso la struttura durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’area stessa, ed è quindi responsabile della corretta gestione degli animali.
  3. I proprietari e detentori debbono sempre essere muniti di guinzaglio e, in caso di necessità, di museruola da utilizzare contemporaneamente o su richiesta delle autorità competenti. Gli animali iscritti nel registro dei cani pericolosi, devono sempre essere condotti con guinzaglio e museruola. Sono esonerati da tali obblighi i cani appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate o utilizzati per il salvataggio in acqua, per calamità naturali e per programmi di zooantropologia assistenziale ed i cani di persone non vedenti e di particolari categorie di handicap. Esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola, sotto la responsabilità del detentore, per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.
  4. Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico sono individuati dal Comune, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati di opportune attrezzature.
  5. Nelle aree appositamente attrezzate o nelle aree di proprietà privata, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del detentore.
  6. Nei luoghi pubblici, i detentori devono raccogliere le deiezioni solide dei loro animali ed essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap.
  7. E’ vietato far defecare i cani nel raggio di metri venti dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 120 quater

Accessibilità degli animali in ospedali,

case-famiglia, case di cura e di riposo per anziani

  1. È consentito l’accesso di animali al seguito del proprietario o detentore in ospedali, e case-famiglia secondo le modalità stabilite dalla Direzione Sanitaria.
  2. Nelle case di cura e di riposo per anziani, in caso di ricovero del proprietario o detentore, è sempre permesso l’accesso dei propri cani e, in accordo con la Direzione Sanitaria, la detenzione di cani, gatti, piccoli roditori o volatili qualora il paziente sia in grado di assicurarne la corretta gestione.

Art. 120 quinques

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

  1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
  2. I gatti debbono viaggiare all’interno del trasportino, i cani devono avere il guinzaglio e la museruola ad eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone disabili e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.
  3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  1. all’art. 122 dopo la lettera j) sono aggiunte i seguenti lettere:

k) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all’art. 120 bis, commi 2, 3, 4, 5,  all’art. 120 ter commi 2, 3, 4, 7, 8 e all’art. 120 quinquies;

l)  da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 120 quater comma 2.