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Art. 121 E’ vietato il mestiere di ciarlatano.

Attenzione: non è un divieto assoluto.
Uno può fare il ciarlatano per hobby, ma non di mestiere. Non ne deve ricavare, cioè, un vantaggio economico o professionale.

Ecco quindi che improvvisamente il mondo come lo conosciamo, se venisse applicata questa norma, cambierebbe radicalmente: la Natura si riprenderebbe il proprio posto in Parlamento e avremmo alberi che crescono a Montecitorio e cerbiatti che corrono liberi per Palazzo Madama; i ricavi di Google Adsense scenderebbero per carenza di blog d’opinione sponsorizzati; la televisione non avrebbe più pubblicità, né trasmissioni; il 99% di quelli che si auto-proclamano scrittori e/o artisti dovrebbero inventarsi un’altra definizione; nessuno si proclamerebbe portavoce di nessun altro né di alcun Dio; ci sarebbe molto più silenzio, molta più pace.

L’articolo 121 del “Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza” scovato da Francesco qui.