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Il nuovo 416-Ter (al Senato)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilità nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Passa così al Senato il nuovo 416-Ter. Ora tocca alla Camera. Intanto se non lo avete ancora fatto potete firmare per la campagna Riparte il futuro qui.