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Cosa sta succedendo ai segretari comunali

Lui è Giuseppe Mendicino, scrittore, intellettuale e tra le altre cose anche segretario comunale. Giuseppe mi scrive:

se passa il disegno di legge Madia, in migliaia di Comuni sparirà un importante riferimento per la tutela della legalità che, specie in certe regioni, incoraggiava i dipendenti comunali a resistere a contesti corrotti o clientelari. Come in tutte le categorie ci sono stati ne hanno fatto parte buoni e cattivi, ma in generale si tratta di una categoria di dirigenti competenti e scarsamente politicizzati. Siamo l’unica categoria della PA che per progredire in carriera, dopo il duro concorso iniziale, deve superare altri 3 concorsi (per passare sopra i 3.000 abitanti, i 10.000, o 65.000) e tutti duri.
Per me e per tanti altri questa idea di abolire i segretari comunali vuol dire gettare nel cestino anni e anni di sacrifici, personali e famigliari, di studi e di lavoro per difendere la legalità, in Comuni sperduti e in contesti ambientali a volta a rischio. Siamo tutti profondamente avviliti e preoccupati. Mi domando quali saranno gli effetti dell’eliminazione di questo piccolo ma capillare filtro di legalità in migliaia di Comuni italiani. I dipendenti comunali, in tanti piccoli Comuni saranno privi di uno scudo che ha impedito tante,malefatte, come ha riconosciuto Cantone nel suo libro Operazione Penelope: “tanti segretari comunali si sono dimostrati le migliori sentinelle contro il malaffare”. E gli amministratori onesti saranno privati di un ausilio vitale per districarsi nell’intricatissima normativa amministrativa, civile e a penale del nostro Paese.

Basta sfogliare la bozza della legge:

“dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un’apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui alla lettera b), numero 3) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire l’eventuale funzione di direzione apicale in via associata;”

A fronte di quanto stanno facendo nei confronti dei segretari comunali, con un comma subdolo e seminascosto, nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” è stata inserita una norma che consente l’assunzione (diretta senza titoli di studio e senza concorso) e con la qualifica di dirigente , di fiduciari-portaborse:

Art. 11. (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) 1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell’articolo è sostituito dal seguente: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’ incarico.”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”. 2. L’ articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato. 3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento. 4. All’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: “3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.”. Ecco quindi come diventa, dopo la modifica del DL (a un Testo unico!) l’articolo 90 del Decreto legislativo 267 del 20000 (Testo unico enti locali). Art. 90 – Uffici di supporto agli organi di direzione politica 1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. (comma così sostituito dall’art. 11, comma 4, decreto-legge n. 90 del 2014).

Sarebbe bello discuterne, almeno, poiché Raffaele Cantone e molti altri magistrati hanno già dichiarato che si rischia di fare un regalo inaspettato alla criminalità organizzata. Fare le cose per bene, ad esempio.