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Nel merito. I governi passano, la Costituzione resta

(testo dell’intervento pronunciato da Laura Ronchetti in occasione della presentazione del numero di Democrazia e diritto sulla revisione costituzionale, il 18 ottobre scorso a Roma)

Il volume di DEMOCRAZIA E DIRITTO che raccoglie le ragioni del No al referendum costituzionale esprime nel suo insieme un messaggio chiaro e a tutt’oggi rivoluzionario: si tratta del principio “che è il popolo a dare al governo una costituzione e non viceversa”.

Si tratta di un principio – “incontestabile” dal punto di vista del costituzionalismo – richiamato da Hannah Arendt a proposito della rivoluzione americana che, come quella coeva francese, ha colto la valenza delle Costituzioni quale fonte di legittimazione e di limitazione del potere.

Ne coglie il senso Ida Dominjanni quando parla di “paradosso inaudito di un governo costituente”. È un’illusione, infatti, pensare che il potere si autolimiti. Questo semplice ma grande principio (è il popolo ad imporre la costituzione al governo e non viceversa, sia nel procedimento di formazione che nel contenuto) va oltre la mera opportunità politica o prassi costituzionale; coglie, invece, nel vivo l’essenza del costituzionalismo democratico.

Le Costituzioni democratiche hanno visto la luce soltanto in seguito a moti di liberazione dal potere assoluto o falsamente autolimitatosi che le hanno imposte come argini, per non tornare più indietro, a forme così concentrate di potere da essere necessariamente autoreferenziali, oligarchiche. Le Costituzioni sono dighe per arginare la – per certi versi inarrestabile, irresistibile – tendenza e tentazione del potere di invadere, di esondare dalle proprie prerogative. Un potere accentrato e concentrato tende ad abusare, a strafare, a sopraffare. Sopraffare certamente le minoranze, ma non solo: un potere concentrato e non limitato può sopraffare anche le maggioranze, come insegna la storia remota, prossima e, con incredibile ricorso storico, quella presente.

La limitazione del potere si impone per poter perseguire i diritti fondamentali ma più in generale il bene comune dell’intera popolazione, non gli interessi di quella parte che sostiene il governo di turno. Per questo i limiti costituzionali che si pongono al governo sono di vario tipo: di attribuzioni, da dividersi con le altre istituzioni statali e quelle non statali (come le Regioni); di contenuto, con un indirizzo politico da ricavare dalla prima parte della Costituzione; di tempo: ogni governo è pro tempore. A prescindere dal loro succedersi tutti i governi sono tenuti per lo meno all’osservanza, se non all’attuazione, della Costituzione.

La Costituzione resta, i governi no.

La posta in gioco oggi, dunque, è fondativa del nostro stesso modo di concepire le forme politiche e sociali della convivenza tra di noi e con gli altri popoli, questione ben più seria di chi governerà dal 5 dicembre in poi. Per questo il voto del popolo del 4 dicembre deve essere il voto di un popolo che, rinnovando la propria fiducia nei principi del costituzionalismo democratico, dà al governo una Costituzione e respinge l’idea – parafrasando il contributo di Massimo Villone – che il “governo forte” possa scrivere una “Costituzione debole” per noi.

Noi, cittadine e cittadini, tutte le persone presenti sul territorio italiano, siamo le destinatarie e i destinatari della Costituzione. Ognuno di noi deve poter capire cosa dice la Costituzione, quali diritti e doveri riconosce, quali i principi fondamentali che devono fondare e orientare le forme del vivere comune e in comune, quali le istituzioni che assicurano l’attuazione di questi diritti, doveri e principi.

Per queste motivazioni pongo come questione democratica la questione del linguaggio, dello stile, della grammatica della Costituzione: non si tratta di far prevalere la forma sulla sostanza, ma al contrario di dare sostanza alla forma.

La Costituzione a chi parla? È il collante, il terreno comune, la norma fondamentale, la narrazione condivisa dalla comunità politica, a prescindere delle sue divisioni? Allora deve essere semplice, chiara, limpida e, proprio per questo, solenne. Deve essere per il popolo quel che è la lingua madre per ognuno di noi. A chi serve una Costituzione incomprensibile, respingente? Soltanto a chi vuole aggiudicarsi il monopolio della sua interpretazione. Soltanto a chi intende perseguire un ulteriore scollamento con il progetto politico contenuto nella nostra Costituzione, che rappresenta l’ultimo argine contro il pieno dispiegarsi della lex mercatoria nel nostro paese.

Noto è lo scempio che si fa dell’art. 70 che giustamente Roberta Calvano ha inserito per intero nel suo contributo invitando a guardare con i propri occhi e a toccare con mano, come san Tommaso, l’incredibile scelta di sostituire con un tortuoso testo di oltre due pagine (pp. 57-59 del volume) l’attuale disposizione: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” che, per inciso, entra abbondantemente in un tweet.

Difficile sarà per l’elettore valutare la bontà dei nuovi procedimenti legislativi ma particolarmente facile sarà capire che non si sta semplificando se addirittura tra costituzionalisti ancora si discute quale sia il loro effettivo numero.

Questa fluviale revisione tocca, oltre all’art. 70, altri 46 articoli.

Come giustamente osserva Ferrajoli, non si tratta di revisione costituzionale ma di un’altra costituzione: non solo perché modifica ben 47 articoli su 139 ma anche perché le modifiche della Parte II della Costituzione dedicata all’ordinamento della Repubblica non possono non avere ricadute sulla Repubblica stessa che il soggetto di tutti i principi fondamentali della Parte I della Costituzione. Basti fare riferimento in modo particolare all’art. 3 della Costituzione: è la Repubblica nel suo insieme a dover perseguire il principio di uguaglianza sostanziale, che è a fondamento del nostro Stato sociale e dei nostri diritti sociali il cui godimento è indissolubilmente legato all’effettivo esercizio dei diritti civili e politici.

La revisione costituzionale in corso appare, dunque, una tappa dirimente di quel processo di naturalizzazione delle riforme, e in particolare di quelle neoliberiste, di cui parla Dominijanni. Si inserisce nel solco del “revisionismo regressivo” ripercorso da Claudio De Fiores. Perché? Perché persegue la spoliticizzazione delle istituzioni e, dunque, della comunità e delle collettività rappresentate da queste istituzioni, spoliticizzazione che è funzionale a quelli che si presentano come gli “imperativi” neoliberisti: come argomenta Wendy Brown nel suo ultimo libro è il mercato al posto della politica; non si tratta più di mera delegittimazione del conflitto ma di una drastica riduzione della possibilità stessa che il conflitto possa trovare spazio nelle istituzioni.

Ciò in parte spiega perché i contenuti di questa revisione costituzionale, come argomenta Mauro Volpi, richiamino quelli della riforma Berlusconi. La differenza più vistosa investe il ruolo delle regioni: nel 2006 fu respinta la cd devolution, dieci anni dopo ci confrontiamo con la proposta di una centralizzazione dei poteri che svuota in gran parte lo stesso concetto di regionalismo politico prescelto dai nostri Costituenti. Un regionalismo in funzione di contropotere dello Stato, quale visione ascendente del potere, di garanzia del pluralismo territoriale e politico.

Si tratta di un punto dolente, perché non di rado la letteratura costituzionalista associa l’uguaglianza allo stato centrale e la libertà al regionalismo che consente la differenziazione: in questa visione però l’uguaglianza è intesa come omogeneità, parità formale, che rifiuta di tenere in considerazione quelle diversità che richiedono differenziazione per perseguire l’uguaglianza sostanziale. È necessario rivedere il Titolo V per i gravi errori che sono stati compiuti nel 1999, nel 2001 e ancora nel 2012, ma non nella direzione di uno Stato centralizzato iperburocratizzato.

Con la presente riforma costituzionale, infatti, la spoliticizzazione tocca le regioni, ridotte a enti amministrativi, e con esse la Camera che dovrebbe rappresentarle.

Non solo si procede a una drastica contrazione delle competenze regionali, ma tra le materie di competenza delle Regioni elencate nel nuovo terzo comma dell’art. 117 sono presenti molti riferimenti alla mera programmazione e organizzazione, promozione e valorizzazione che suggeriscono una nuova visione della natura stessa delle autonomie regionali. Saremmo difronte, dunque, a una sorta di definitiva amministrativizzazione delle Regioni, concepite come meri enti funzionali all’indirizzo politico del governo e non più come autonomie politiche.

Analoga deriva sembrerebbe interessare il nuovo Senato. Se ne trova conferma nell’unica funzione attribuita a titolo esclusivo al Senato: la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni e la verifica dell’attuazione delle leggi si connotano chiaramente per essere attività non vincolanti e di carattere tecnico-amministrativo. Le Regioni e con esse la Camera che le rappresenta, dunque, costituiranno un bilanciamento, un contrappeso al potere dello Stato insoddisfacente.

Quando parliamo di Stato, a quale istituzione dobbiamo fare riferimento: alla Camera dei deputati, al Governo o al loro rapporto fiduciario?

Giustamente Azzariti invita a “interrogarsi su dove va a finire la perdita di potere del Senato riformato” e, aggiungerei, delle Regioni nell’assetto complessivo dei poteri. Sarebbe rassicurante rispondere nella Camera dei deputati che diventa davvero l’organo la cui centralità potrebbe dare slancio alla piena partecipazione di tutti i lavoratori alla vita economica sociale e politica del paese.

Nel contesto di predominanza della minoranza più forte che si determinerà nella Camera dei deputati nell’operare congiunto di Italicum e revisione costituzionale, purtroppo non sarà così.

È necessario valutare, infatti, quale peso l’ordinamento attribuisce al principio di maggioranza ovvero assicura alle posizioni minoritarie. Non esiste pluralismo possibile senza la pari dignità delle minoranze, non esiste costituzionalismo che non nasca per tutelare le minoranze dalla tentazione di sopraffazione delle maggioranze o, peggio ancora, della minoranza più forte, come ricorda Clemente di San Luca. Loranza Carlassare spiega chiaramente perché con l’Italicum la minoranza più forte è in una posizione di predominanza dell’intero assetto dei poteri: ottiene una maggioranza più che assoluta alla Camera dei deputati, e conseguentemente il controllo dell’elezione del presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali e dei membri laici del Csm, ed anche del procedimento di revisione costituzionale. Prova ne sia l’attuale applicazione dell’art. 138 Cost. ad opera di un Parlamento eletto con il Porcellum, strutturalmente simile all’Italicum. In questo modo, conclude Carlassare, “intere fasce sociali, private della rappresentanza, sono espulse dal sistema”.

Tutto ciò non potrà non incidere direttamente sulla materialità delle nostre esistenze. Inciderà, come scrive Chiara Giorgi, sul “potere di decidere delle e sulle nostre vite individuali e collettive”. Tutto ciò bloccherà ogni tentativo di espansione dei principi del costituzionalismo con una revisione in senso progressista come invita Michele Della Morte, in nome di una cultura non mercantile, aperta a rimettere del tutto in discussione il rapporto tra lavoro di produzione e quello di riproduzione sociale, come auspica Dominjanni. Viceversa contribuirà a determinare una democrazia minore, come scrive Prospero, se non la minorità per gran parte della popolazione, dalle classi ai soggetti subalterni, disconosciuti nelle loro differenze, a partire da quella sessuale fino a quelle territoriali.

Ciò significherebbe vivere senza costituzione o con una Costituzione decostituzionalizzata, come teme Dogliani, e tutto ciò ha poco a che vedere con una democrazia compiuta nella quale il governo è il potere esecutivo di un’assemblea rappresentativa di una comunità politica attiva e plurale.

Per questo auguro a tutti noi una vita activa, garantita dalla Costituzione.

(fonte)