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Dopo Equitalia? Sarà peggio. Ecco perché.

La manovra che doveva togliere di mezzo Equitalia e garantire così un rapporto di maggiore collaborazione con il contribuente rivela ora le sue carte nascoste: il nuovo organismo che sostituirà Equitalia, il cui nome è Agenzia delle Entrate-Riscossione, sarà molto più forte e incisivo rispetto a Equitalia stessa, con poteri superiori in materia di indagini e di riscossione. Possibile? Certo, perché si avvarrà dei penetranti poteri già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (come ad esempio l’accesso alle banche dati degli enti creditori) e che erano invece interdetti a Equitalia. Ma procediamo con ordine e vediamo, nelle pieghe del nuovo decreto fiscale, cosa il Governo ha riservato a chi non versa le somme previste nelle cartelle di pagamento.

Il decreto fiscale pubblicato due giorni fa in Gazzetta Ufficiale [1] non regola solo la rottamazione delle cartelle. Il primo articolo detta una lunga serie di norme rivolte alla soppressione di Equitalia: è, in pratica, la messa in liquidazione della società di Riscossione dei tributi erariali e (in alcuni casi) locali. Equitalia sparirà il prossimo 1° luglio 2017 e al suo posto nascerà «Agenzia delle entrate-Riscossione», un ente pubblico economico sotto vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il presidente di Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà il direttore dell’Agenzia. Il che la dice tutta sull’accentramento di poteri, in un unico soggetto: se prima l’Agenzia delle Entrate gestiva solo l’accertamento della riscossione, ora regolerà anche la successiva fase di riscossione coattiva. Insomma, dalle «carte» ai «fatti».

Che fine fanno i vecchi crediti di Equitalia e le cartelle già notificate in tutti questi anni? Ogni rapporto giuridico passa in automatico ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eredita crediti e debiti di Equitalia. Dunque, massima continuità a ciò che era stato sino ad ora fatto e che, pertanto, verrà proseguito, negli stessi termini, dal nuovo ente.

Chi difenderà, in causa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Il decreto fiscale stabilisce che il nuovo ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ma potrà stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione della causa.

Nuovo ente, vecchia mentalità. Purtroppo, il primo punto che lascia intravedere l’assenza di un effettivo cambiamento nell’impostazione del rapporto con il cittadino è quello relativo al personale. Per garantire la continuità nelle funzioni di riscossione, il decreto legge prevede che lo stesso personale già assunto da Equitalia passi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento), previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze. Insomma, dietro lo sportello, il contribuente troverà sempre lo stesso dipendente di prima che faceva «spallucce» dinanzi alle problematiche sollevate dal debitore, invitandolo candidamente a «fare ricorso al giudice se ha qualcosa da contestare». Insomma, nessuna compliance, ossia collaborazione, sul cui vessillo, invece, era stata portata avanti la riforma.

Più poteri in fase di riscossione. Il punto nodale è, invece, che il nuovo ente avrà molti più poteri rispetto al predecessore. Il decreto legge, infatti, consente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di utilizzare banche dati e informazioni già in uso all’Agenzia delle Entrate, ma il cui accesso era invece interdetto a Equitalia, al fine di realizzare al meglio il recupero forzato delle tasse non pagate.

Sul punto il nuovo decreto fiscale dedica un apposito articolo (articolo 3), dal titolo appunto Potenziamento della riscossione. Chi non ci crede, lo vada a leggere qui. Ne riportiamo il testo.

Art. 3

Potenziamento della riscossione

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni   relative   alla   riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto. 

Cosa significa tutto ciò? Che Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà più poteri di indagine nello scovare i redditi nascosti dei debitori, poteri consistenti nella possibilità di accedere a tutti gli archivi e banche dati degli enti creditori, come Inps, Comuni, ecc.. Se prima tali poteri erano garantiti solo all’Agenzia delle Entrate, per meglio individuare le evasioni fiscali, ora gli stessi saranno utilizzabili nella fase successiva, quella del pignoramento. Così, Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, ai database dell’Inps. Di fatto, diventa possibile quello che aveva chiesto e auspicato l’Ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, nelle audizioni parlamentari in cui aveva più volte sottolineato la necessità di poter accedere anche all’archivio dei rapporti finanziari per poter agire conoscendo la situazione finanziaria del debitore quasi in tempo reale.

Insomma, in un unico soggetto vengono a fondersi i poteri di soggetto accertatore e di soggetto riscossore. Con tutte le ricadute, in termini di indipendenza e autonomia, che è già possibile immaginare.