Vai al contenuto

È sentenza: in Lombardia “c’è stato patto di scambio tra le cosche e la politica”. Così cadde Formigoni.

Parlano di “un patto di scambio” avvenuto “concretamente” tra l’ex assessore regionale Domenico Zambetti e Eugenio Costantino e Giuseppe D’Agostino come “referenti e portavoce di alcune importanti famiglie mafiose della ‘ndrangheta lombarda” le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale lo scorso febbraio ha inflitto pene dai 16 anni e mezzo in giù (13,5 a Zambetti), nell’ambito del processo sulle presunte infiltrazioni delle cosche calabresi in Lombardia e sul voto di scambio. Nelle quasi 500 pagine il giudice Maria Luisa Balzarotti scrive che il “contraente” di Zambetti è una organizzazione criminale unitaria in cui sono federate le famiglie di ‘ndrangheta operanti in Lombardia”. Inoltre “tale compattezza e unitarietà che rende elevatissimo il potere criminale dell’associazione è nota a Zambetti, ed è ciò che gli garantisce di trarne dal negozio illecito l’utilità che si propone: quella cioè di ottenere un numero di voti, di tale entità da assicurare la sua elezione nella competizione per il rinnovo del consiglio regionale del 28-29 marzo 2010”.

Per il magistrato, che ha depositato le motivazioni sabato scorso, è “inequivocabile” che i due esponenti delle organizzazioni criminali, con “la collaborazione” di altre persone tra cui Ambrogio Crespi (fratello dell’ex sondaggista di Berlusconi e condannato a 12 anni, ndr), “hanno raccolto effettivamente i voti promessi a Zambetti(…) e di contro, l’assessore regionale, dopo una iniziale ritrosia, ha versato in contanti il corrispettivo precedentemente pattuito nelle loro mani”. Corrispettivo che, secondo l’accusa, sarebbe ammontato a 200 mila euro per circa quattromila voti.

Domenico Zambetti, l’ex assessore regionale tra le persone condannate lo scorso febbraio nell’ambito del processo sulle presunte infiltrazioni delle cosche calabresi in Lombardia e sul voto di scambio, “ha dato dimostrazione di essere pienamente consapevole delle capacità di intimidazione del gruppo criminale, al quale si è volontariamente e consapevolmente rivolto per reclutare i suffragi”. Lo scrive il giudice Maria Luisa Balzarotti nelle motivazioni della sentenza, sottolineando che “la particolare qualità del contraente di Zambetti- la federazione delle più importanti famiglie di ‘ndrangheta insediate nel territorio lombardo – sodalizio di cui è notorio il potere criminale e che ha esercitato in concreto (…) un condizionamento diffuso e fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione (…) rende evidente che l’accordo negoziale illecito non ha esaurito il proprio contenuto nello scambio di voti contro denaro, ma ha incluso l’impiego, presso gli elettori, del potere di condizionamento mafiosi”.

Per il giudice “Zambetti ha, consapevolmente, scelto quale contraente un tale terribile centro di potere perché puntava al bacino elettorale lombardo della ‘lobby calabrese’ e al consenso dell’intera consorteria. Un’indicazione di voto – si legge ancora – proveniente da tale sodalizio (…) che, in quanto tale, è sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, al di là di atti di violenza o di minaccia, (…) avrebbe potuto consentirgli di conseguire nel bacino territoriale della Lombardia, in cui il sodalizio è ormai storicamente radicato, il quantitativo di voti propostogli”.

(fonte)