Vai al contenuto

Codice etico: per partire dalle proposte #davvero

La notizia sembra essere ormai sicura: venerdì ci saranno le dimissioni di alcuni consiglieri della maggioranza che sommate a quelle presentate (da tempo) da noi, PD e IDV determineranno la fine del Governo “Formigoni quater”. Qualcuno giustamente mi scrive che finché non vede non ci crede ma è ormai chiaro che siamo alle battute finali dello sgretolamento.

Leggo anche in giro che ci sarebbe imbarazzo nel centrosinistra: falso. Il programma è tutto in questi due anni di opposizione e di alternativa. Ora bisogna sintetizzare, ascoltare, fare sintesi ed essere chiari. Raccontare senza remore la Lombardia che è nella speranza e nei bisogni dei cittadini. E partire. Con le primarie. Per uscire dai partiti e giocarsi la partita.

Intanto tra le cose da fare ci sarebbe da recuperare quello che di buono c’è già e non è mai stato messo in pratica. Il Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali potrebbe essere un buon punto di partenza, ad esempio:

 

Codice etico del 31/08/04

*****

Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa,

Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell’esercizio delle loro mansioni econstatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l’amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l’importanza di quest’ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l’insieme dell’azione dell’eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;

Ribadendo infine che l’imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell’Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell’Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all’interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l’integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I – CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1- Definizione dell’eletto

Ai fini del presente Codice, il termine “eletto” designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 – Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine “funzioni” designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 – Oggetto del Codice

L’oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell’informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 – Primato della legge e dell’interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto persegue l’interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 – Obiettivi dell’esercizio del mandato

L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 – Esercizio del mandato

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall’incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 – Accesso alla funzione

Articolo 7 – Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall’ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 8 – Clientelismo

L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell’interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 – Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 – Conflitto d’interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l’eletto s’impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L’eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 – Cumulo

L’eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L’eletto si astiene dall’esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.

L’eletto si astiene dall’esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 – Esercizio delle competenze discrezionali

Nell’esercizio delle sue competenze discrezionali, l’eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all’interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 – Divieto di corruzione

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 – Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L’eletto s’impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com’è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell’utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 – Cessazione di funzioni

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;

in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l’esercizio delle sue funzioni;

in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle sue funzioni;

in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l’esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV – MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1- Accesso alla carica

Articolo 16 – Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell’ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l’ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l’origine e l’importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l’importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 17 – Dichiarazione d’interessi

L’eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l’evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Articolo 18 -Rispetto dei controlli interni ed esterni.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene dall’ostacolare l’esercizio di un controllo motivato e trasparente dell’esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell’esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 – Pubblicità e motivazione delle decisioni

L’eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso. L’eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, svilupppando gli elementi che impongono detta confidenzialità. Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell’esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 – Assunzione del personale

L’eletto s’impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l’eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 – Rispetto della missione dell’amministrazione

Nel contesto dell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta la missione affidata all’amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell’esercizio legittimo del suo potere gerarchico. Si astiene dal chiedere o dall’esigere da parte di un pubblico dipendente l’esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 – Valorizzazione della missione dell’amministrazione

Nell’ambito dell’esercizio delle sue mansioni, l’eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII – RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23

L’eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d’informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell’eletto o di un terzo. Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull’esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII – INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 – Diffusione del Codice presso gli eletti

L’eletto s’impegna ad aver letto e capito l’insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 – Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.