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reato clandestinità

Una sentenza che affossa la clandestinità

Succede a Pavia. Il Giudice nel proprio dispositivo e nei motivi contestuali ha assolto l`imputato ‘perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato`, richiamando la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 2011. Ad oggi, seppur il reato di clandestinità ex art. 10 bis TU immigrazione purtroppo permanga, i cittadini di Paesi terzi, liberi, non incorreranno più nel rischio di essere condannati alla sanzione penale della reclusione e privati della propria libertà personale per il semplice fatto di non aver ottemperato, nei termini, ad un ordine amministrativo di allontanamento, emesso dal Questore. […] Rimane, tuttavia, il sentore che, anche ai cittadini stranieri regolari, dimoranti nelle nostre città, sebbene non colpiti da alcuna misura restrittiva, venga attribuito comunque lo status ed il trattamento riservato al clandestino, posto che giornalmente si scontrano con realtà rigide e diffidenti, e lottino, insieme a chi crede nelle loro battaglie, contro poteri istituzionali che ad oggi hanno manifestato disinteresse, o peggio ancora, pregiudizialità e discrezionalità nell`adozione dei provvedimenti, violando i supremi principi sanciti dalla nostra carta costituzionale. Su Terre Libere l’articolo completo.